Bail-in e conti deposito: cos'è e quando si applica

Data pubblicazione: 16/10/2021

16 Ott 2021

Che cos'è il bail in? Il bail-in, il cui significato è “salvataggio interno”, è una modalità risolutiva attuata per prevenire il fallimento di un istituto bancario attraverso il coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca.

Il concetto di bail-in è di recente introduzione: il primo a mettere in atto questa procedura, nel 2008, è stato il Presidente dell’Investment Banking della Credit Suisse Paul Calello che, per evitare una crisi che avrebbe portato l’istituto al fallimento, scelse appunto di attuare un piano di salvataggio interno.

Fino a quel momento, infatti, in caso di rischio di fallimento di istituti bancari si prediligeva l’utilizzo del bail-out, che si caratterizza per l’intervento dello Stato che finanzia le banche per evitarne il fallimento. Questa procedura fu pesantemente rivalutata nel 2008 quando la Lehman Brothers Holdings Inc., una delle più importanti società finanziarie di sempre, fu costretta a dichiarare bancarotta dopo 160 anni di attività, avendo accumulato debiti bancari per una somma pari a 613 miliardi di dollari.

La normativa sul bail-in è stata introdotta in Italia nel 2016, con la direttiva 2014/59/UE. Vediamo nel dettaglio cos’è e come funziona il bail-in.

Bail-in: significato

Come anticipato, il bail-in è uno strumento di salvataggio per banche in crisi irreversibile che prevede la possibilità di attingere da risorse interne alla banca stessa. Questa misura può essere disposta esclusivamente dalla Banca d’Italia: se le condizioni lo richiedono, l’Istituto può stabilire che la banca in default non possa più essere salvata con fondi pubblici ma attingendo da risorse private presenti all’interno della banca stessa.

In altre parole, il bail-in permette di evitare che il buco finanziario della banca pesi sullo Stato e di conseguenza sui cittadini.

Come funziona il bail-in

Quando l’istituto di credito avvia la procedura di bail-in bancario alcuni privati vengono coinvolti per sanare, in parte o del tutto, l’insolvenza della banca.

Questa procedura, tuttavia, non interessa tutti i soggetti allo stesso modo, ma segue uno schema e delle regole molto precise.

Il bail-in prevede innanzitutto una gerarchia, che stabilisce che i primi ad intervenire in caso di default siano coloro che possiedono gli investimenti bancari più rischiosi, seguiti in caso di necessità dagli altri creditori (alcuni dei quali però sono sempre esclusi dalle procedure di bail-in, come vedremo a breve).

La gerarchia del bail-in segue questo ordine:

1. Gli azionisti della banca
2. I possessori di obbligazioni subordinate, ordinarie non garantite e senza garanzia
3. I correntisti con depositi oltre i 100.000 euro
4. Il Fondo interbancario di garanzia dei depositi.

A seconda dei casi, il bail-in può comportare la riduzione del valore delle azioni, fino al loro azzeramento, mentre chi possiede dei crediti nei confronti della banca può vederli svalutati oppure convertiti in titoli azionari.

Come anticipato, però, non tutti i creditori sono coinvolti allo stesso modo dal bail-in e alcuni non possono nemmeno esserne toccati.

Chi è escluso dal bail-in?

Il concetto alla base del bail-in è che siano i soggetti che scelgono di assumersi un grado di rischio più alto nei confronti della banca ad intervenire in modo più incisivo in caso di rischio di fallimento della banca stessa. In tal modo è possibile proteggere tutti quei soggetti che, per diversi motivi, risentirebbero maggiormente del fallimento bancario.

Sono, quindi, esclusi dal bail-in tutti i conti correnti e i conti deposito inferiori ai 100.000 euro, che siano di proprietà di famiglie o piccole medie imprese. Questi risparmi, infatti, sono protetti dal Fondo di garanzia dei depositi (FITD), uno strumento salvagente al quale attingere in caso estremo, in modo che i risparmi dei più piccoli possano essere sempre tutelati.

Sono inoltre esclusi dalle procedure di bail-in bancari gli investimenti finanziari come:

  • obbligazioni garantite (covered bond);
  • Titoli di Stato (BTP);
  • fondi comuni e ETF;
  • SICAV (società di investimento a capitale variabile);
  • strumenti assicurativi;
  • titoli presenti nel dossier titoli, purché emessi da un istituto non coinvolto nel bail in;
  • cassette di sicurezza e altre disponibilità conservate in banca.

Bail-in e conti deposito

I conti deposito fino a 100.000 euro sono protetti dal Fondo di garanzia dei depositi e sono espressamente esclusi dal bail-in.

Anche l’eventuale parte eccedente i 100.000 € è tutelata, perché sarebbe sottoposta a riduzione solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli altri strumenti coinvolti secondo la gerarchia di cui sopra non fossero sufficienti a ristabilire un livello adeguato di capitale.

Inoltre, la Banca d’Italia può decidere in via discrezionale di escludere dal bail-in i depositi superiori ai 100.000 euro, a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.

Da questo punto di vista quindi, il conto deposito è un prodotto sicuro, che permette di investire i propri risparmi con tranquillità e serenità, ottenendo un rendimento senza rischi significativi.

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