Il permanere della grave crisi economica e sociale indotta dalla pandemia da Covid-19 che il nostro Paese sta vivendo, ci impone di unire le forze a sostegno di coloro che sono stati più duramente colpiti dalla crisi e che si trovano in particolare difficoltà a pagare le rate del finanziamento.
E’ con questo spirito che Santander Consumer Bank, dopo le iniziative già poste in essere nella prima parte dell’emergenza, intende confermare la vicinanza ai propri clienti consumatori aderendo alla riattivazione della moratoria, recentemente annunciata da Assofin, fino al 31 marzo 2021.
L’Associazione Italiana dei principali operatori del Credito al Consumo e Immobiliare, consente – a coloro che si trovino in una situazione di difficoltà economica come effetto dell’emergenza Covid-19 e qualora ricorrano i requisiti necessari previsti dal protocollo - di richiedere la sospensione temporanea, fino a un massimo di 6 mesi, dei finanziamenti con importo finanziato superiore a 1.000 € e durata originaria superiore a 6 mesi.
I dettagli per conoscere le categorie di clientela a cui è rivolta la moratoria Assofin, le condizioni per ottenere la sospensione dal pagamento delle rate e le modalità con cui effettuare la richiesta sono rese disponibili nella presente sezione.
SOSPENSIONE DELLE RATE DEL FINANZIAMENTO
Santander Consumer Bank ha previsto un modulo per la raccolta delle richieste di sospensione dei propri finanziamenti, per i clienti consumatori (persone fisiche e non titolari di partita IVA), aderendo alla “Moratoria COVID 19” per il credito ai consumatori di ASSOFIN – Riattivazione ed estensione del termine al 31 marzo 2021.
Il modulo è disponibile alla pagina “Chiedi ad un Esperto” del sito, inserendo nel campo “Richiesta” la voce “Moratoria Assofin”. Una volta compilato dovrà essere allegato nell’apposita sezione insieme agli ulteriori documenti richiesti. La Banca prenderà in carico la richiesta entro 10 giorni lavorativi.
La sospensione dovrà essere espressamente richiesta dal titolare del finanziamento e potrà essere concessa da Santander Consumer Bank una volta verificata la presenza delle condizioni di temporanea difficoltà sotto elencate. La sospensione riguarderà il pagamento dell’intera rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, e potrà avere durata massima complessiva fino a sei mesi. In accordo con il cliente, sarà possibile stabilire durate inferiori. Tutte le richieste pervenute saranno prontamente valutate dalla Banca e ogni cliente riceverà una risposta sia in caso di esito positivo sia negativo.
FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE
Si potrà chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti, anche rimborsabili tramite cessione del quinto dello stipendio, stipulati fino al momento in cui è stata lanciata la moratoria (20 aprile 2020), di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi.
La sospensione potrà essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento o per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
BENEFICIARI
I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 31 marzo 2021, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:
ONERI PER LA SOSPENSIONE
L'accoglimento della richiesta di sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. accodamento). L’accodamento delle rate sospese al termine del piano di rimborso comporterà altresì l’applicazione di interessi, maturati nel periodo di sospensione, calcolati al TAN contrattualmente pattuito. Al cliente non verranno addebitati ulteriori oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
FAQ
Il cliente deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Il requisito dello status in bonis del debitore per accedere alle misure riguarda tutte le posizioni di quest’ultimo nei confronti del settore bancario, non solo il singolo finanziamento nei confronti della banca/intermediario alla quale si chiede la sospensione.
Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, la moratoria non è considerata come misura di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche il consumatore/l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Chi accede alla moratoria non sarà considerato cattivo pagatore. La moratoria Assofin è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
No, l’accoglimento della sospensione delle rate non comporterà alcuna segnalazione di mancato pagamento nei sistemi di informazioni creditizie.
La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese/i consumatori e le banche.
La sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi) determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.
Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate. La Banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.
Qualora il cliente abbia aderito all’iniziativa commerciale “Finanziamento TCM” disciplinata nelle appendici al contratto di finanziamento per l’acquisto di un veicolo/motoveicolo, per effetto della sospensione del pagamento di più di tre rate, il valore futuro garantito del veicolo/motoveicolo potrebbe subire – quale conseguenza della citata dilazione del pagamento delle rate - un deprezzamento rispetto all’importo indicato nell’appendice contrattuale “Integrazione Contratto di Finanziamento Mod. A”. Pertanto, in caso di esercizio della scelta di rivendere il veicolo/motoveicolo al Concessionario ovvero, a fronte di accordo con il Concessionario, di riconsegnare il veicolo/motoveicolo per l’acquisto di uno nuovo, potrebbe essere chiamato dal Concessionario, all’atto della riconsegna del veicolo ed ai fini dell’accettazione dello stesso da parte di quest’ultimo, a corrispondere direttamente al Concessionario medesimo una somma pari all’eventuale deprezzamento del bene riveniente dalla consegna posticipata dello stesso rispetto alla scadenza originaria. Restano ferme le ulteriori previsioni contrattuali.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso. Le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni: che l’ATC (Datore di lavoro) accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione; che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2021
(Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato le misure per l’accesso al credito delle Micro Imprese e PMI.
La Legge di Bilancio, in linea di continuità con le agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal Decreto Agosto (D.L n. 104/2020), ha emanato una serie di disposizioni volte al sostegno e al rilancio dell’economia.
In particolare, all’interno della Sezione I “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” comma 248 e ss., viene prorogato il termine del 31 gennaio 2021 per la richiesta di moratoria, da parte delle Micro imprese e PMI, al nuovo termine del 30 giugno 2021.
La proroga si ritiene valida per tutte le imprese già ammesse, in virtù delle disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia e prorogate dal Decreto Agosto, alle misure di sostegno.
In tal caso, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, che dovrà pervenire al soggetto finanziatore entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2021.
Al contempo, possono accedere alla proroga della Legge di Bilancio 2021, alle medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia, sia le imprese che finora non avevano richiesto questa agevolazione o che non erano ancora state ammesse alle misure di sostegno sia le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993), identificate dal codice ATECO K 66.21.00, effettuando la richiesta entro e non oltre la data del 31 gennaio 2021.
COSA PREVEDE IL DECRETO "CURA ITALIA"
Il decreto “Cura Italia” prevede misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’emergenza sanitaria “Coronavirus” (COVID-19).
Chi può beneficiare delle misure a sostegno
Possono beneficiare, facendone richiesta alla banca, le micro-imprese e le piccole-medie imprese italiane che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.
Come richiedere il beneficio
Dove indirizzare la richiesta
Occorre inoltrare la richiesta tramite uno dei seguenti canali:
La Banca prenderà in carico la richiesta entro 10 giorni lavorativi.Cosa può fare la banca
Le disposizioni governative prevedono l’accodamento delle rate con scadenza anteriore al 30/09/2020 e consentono la sospensione dal pagamento delle stesse fino alla suddetta data.
Si precisa - qualora abbia aderito all'iniziativa commerciale “Valore Futuro Garantito” disciplinata nelle appendici al contratto di finanziamento da Lei sottoscritto per l’acquisto/ la locazione finanziaria (leasing) di un veicolo/motoveicolo – che, per effetto della sospensione del pagamento di più di tre rate/ canoni di leasing richiesta, il valore futuro garantito/ valore di riscatto del veicolo/motoveicolo potrebbe subire – quale conseguenza della citata dilazione del pagamento delle rate/ canoni di leasing - un deprezzamento rispetto all'importo indicato rispettivamente nell'appendice contrattuale “Integrazione Contratto di Finanziamento Mod. A” e “Integrazione Contratto di Locazione Finanziaria di veicolo”.
Pertanto, in caso di esercizio della scelta di rivendere il veicolo/motoveicolo al Concessionario ovvero, a fronte di accordo con il Concessionario, di riconsegnare il veicolo/motoveicolo per l’acquisto di uno nuovo, potrebbe essere chiamato dal Concessionario, all'atto della riconsegna del veicolo ed ai fini dell’accettazione dello stesso da parte di quest’ultimo, a corrispondere direttamente al Concessionario medesimo una somma pari all'eventuale deprezzamento del bene riveniente dalla consegna posticipata dello stesso rispetto alla scadenza originaria.
Analogamente, nel caso abbia sottoscritto un contratto di leasing, ove non intendesse avvalersi dell’opzione di riscatto del veicolo, potrebbe essere chiamato dal Concessionario, all'atto della riconsegna del veicolo ed ai fini dell’accettazione dello stesso da parte di quest’ultimo, a corrispondere direttamente al Concessionario medesimo una somma pari all'eventuale deprezzamento del bene riveniente dalla consegna posticipata dello stesso rispetto alla scadenza originaria.
Restano ferme le ulteriori previsioni contrattuali.